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26 Ottobre 2021

Comunicazione n.100 – PARERE LEGALE : firma congiunta di più professionisti per Progetto e D.L.

Prot. 4625/2021 Pisa, 26 ottobre 2021
Gentili Architetti,
a seguito della richiesta di un iscritto relativamente alla possibilità di firma congiunta di più tecnici, non solo esclusivamente architetti, sia del progetto che della direzione lavori, è stato chiesto un parere legale trattandosi di argomento di carattere generale inerente l’intera categoria.
Si riporta di seguito il parere integrale.
Cordiali saluti La consigliera Segretaria (Arch. Chiara Prosperini)
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La domanda dell’iscritto è molto (troppo) generica.
Credo che la questione posta sia quella se possano essere nominati più professionisti persone fisiche nel medesimo ruolo di Direttore dei lavori. Il riferimento dovrebbe essere ad una committenza privata, sebbene la soluzione della questione sia la medesima anche per una committenza pubblica.
*RISPOSTA*
A mio avviso, la Direzione dei lavori deve essere affidata ad un unico professionista persona fisica. Il medesimo ruolo non può quindi essere attribuito a più soggetti aventi le stesse prerogative e gli stessi obblighi, sebbene effettivamente non ci sia una specifica norma che lo escluda espressamente.
A differenza della prestazione progettuale che può essere condivisa tra più professionisti co-firmatari del progetto (e dunque co-responsabili) e salva sempre la nomina di un coordinatore della progettazione (vedi /infra/), a mio parere, l’incarico di Direttore dei lavori per sua natura non può che essere svolto da un unico professionista in quanto è essenziale che sia unica la persona fisica referente del committente, dell’impresa e dell’autorità pubblica che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori (Amministrazione comunale, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.).
Ritengo che la soluzione sia la medesima anche nei casi in cui siano necessarie una pluralità di prestazioni specialistiche (architettonico, strutture, impianti) poiché in tale ipotesi, sebbene siano ammessi più professionisti responsabili del controllo sui lavori settoriali, essi assumono in realtà il ruolo di Direttori operativi dotati di una autonomia limitata in quanto spetta all’unico Direttore dei lavori il loro coordinamento.
La questione posta dall’iscritto è invece, probabilmente, quella di stabilire se possa essere condiviso paritariamente il ruolo di Direttore dei lavori afferente la medesima competenza.
La soluzione negativa è a mio avviso preferibile perché occorre tenere presente la diversa natura della prestazione resa al committente nell’incarico di progettazione rispetto a quello di Direzione dei lavori. Nel primo caso, si tratta di un bene-prodotto (il progetto). Nel secondo caso la prestazione è un servizio che si misura esclusivamente “in itinere” sul piano dell’efficacia del controllo (direzione) del lavoro altrui. A questa differenza corrisponde infatti anche il diverso tipo di obbligazione assunta dal professionista verso il committente : prevalentemente di risultato, nel caso della progettazione, esclusivamente di mezzi nel caso della Direzione dei lavori.
In virtù di questa differenza, mentre l’incarico di progettazione può essere condiviso tra più professionisti (al committente infatti interessa essenzialmente il risultato del loro lavoro), la Direzione dei lavori impone un unico referente persona fisica che prenda le decisioni necessarie nell’interesse del committente, dell’ente pubblico che ha autorizzato l’intervento e indirettamente anche dell’impresa esecutrice. L’incarico dunque non può essere condiviso tra più professionisti aventi il medesimo ruolo ma semmai l’unico Direttore può essere affiancato da altri professionisti con un ruolo accessorio e di ausilio (Direttori operativi e Assistenti).
La funzione di Direttore dei lavori implica infatti autonomia nelle decisioni, il coordinamento e la supervisione del lavoro altrui, ovvero : dei collaboratori e soprattutto dell’impresa appaltatrice anch’essa al suo interno organizzata in più ruoli (dal Direttore Tecnico ai Direttori di cantiere, agli operai). La diligenza del professionista Direttore dei lavori si misura quindi sull’efficacia nello svolgere questo controllo e direzione che più difficilmente potrebbe essere conseguita se la funzione fosse condivisa in un incarico congiunto in cui l’interscambiabilità nella medesima funzione e la collegialità delle decisioni da prendere rischierebbero di pregiudicare l’efficienza della prestazione.
Del resto la normativa sui lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016) va in questa direzione quando riferendosi al ruolo di Direttore dei lavori sembra puntare alla monocraticità del ruolo.
/“Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, *un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere*”/(art. 101, comma 2, D.Lgs. cit.).
Ma una applicazione dello stesso principio (individuare un unico titolare, persona fisica, del servizio richiesto) si ritrova anche in materia di progettazione quando essa implica prestazioni specialistiche ed è richiesta la presenza di un unico referente della stazione appaltante che funga da Coordinatore, come indica espressamente l’art. 24, comma 5, D.Lgs. cit. : /“indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario *l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi* previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. *E’ inoltre indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche*. …”/.
Per altro, quello che vale per la figura di Direttore dei lavori è un principio valido anche per altri ruoli nell’ambito dei lavori pubblici e privati come, ad esempio il R.U.P. / Direttore dell’esecuzione del contratto (artt. 31 e 101 D.Lgs. 50/2016) e
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 101 D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 81/2008).
Quando la legge ha ammesso la condivisione del medesimo ruolo tra più persone fisiche qualificate lo ha previsto espressamente. Vedi in questo senso l’Ufficio della Direzione dei lavori e la commissione di collaudo (artt. 101 e 102 D.Lgs. 50/2016).
Ritengo quindi che per i suesposti motivi, la figura del Direttore dei lavori debba sempre essere assunta da un unico soggetto persona fisica, quale unico referente del committente, dell’impresa esecutrice, dell’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo.

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