Prot.n.0001658/2023 Pisa, 18 maggio 2023
Cari Colleghi,
ricordo che il semestre di ravvedimento operoso del triennio formativo 2020-2022 è prossimo alla scadenza e sollecito a colmare l’eventuale lacuna in termini di crediti formativi.
Ogni architetto ha l’obbligo di ottemperare alla Formazione Continua.
L’art.7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e s.m.i. dispone che “Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale(…)”, pertanto la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, sia nelle strutture pubbliche che private.
Gli architetti hanno facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali e segnalare crediti mancanti.
Voglio evidenziare un problema che potrebbe crearsi, oltre alle sanzioni disciplinari: per altre professioni si è già creata l’impossibilità di accedere ad una copertura assicurativa. Le compagnie assicurative potrebbero infatti negare la polizza a chi avrà acquisito meno del 70% dei crediti necessari a completare il triennio.
Suggerisco quindi, anche se in maniera sicuramente assillante, che è necessario formarsi.
Auspico che la formazione in presenza sia la modalità privilegiata e rivolgo questo appello soprattutto ai giovani iscritti, raramente presenti agli eventi organizzati dal Consiglio.
Un caro saluto.
La Presidente Arch. Patrizia Bongiovanni
Cari Colleghi,
ricordo che il semestre di ravvedimento operoso del triennio formativo 2020-2022 è prossimo alla scadenza e sollecito a colmare l’eventuale lacuna in termini di crediti formativi.
Ogni architetto ha l’obbligo di ottemperare alla Formazione Continua.
L’art.7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e s.m.i. dispone che “Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale(…)”, pertanto la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, sia nelle strutture pubbliche che private.
Gli architetti hanno facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali e segnalare crediti mancanti.
Voglio evidenziare un problema che potrebbe crearsi, oltre alle sanzioni disciplinari: per altre professioni si è già creata l’impossibilità di accedere ad una copertura assicurativa. Le compagnie assicurative potrebbero infatti negare la polizza a chi avrà acquisito meno del 70% dei crediti necessari a completare il triennio.
Suggerisco quindi, anche se in maniera sicuramente assillante, che è necessario formarsi.
Auspico che la formazione in presenza sia la modalità privilegiata e rivolgo questo appello soprattutto ai giovani iscritti, raramente presenti agli eventi organizzati dal Consiglio.
Un caro saluto.
La Presidente Arch. Patrizia Bongiovanni