Prot.n. 3237/2020 Pisa, 21 settembre 2020
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A tutti gli Iscritti
_Loro sedi_*
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OGGETTO: *Ecobonus e Sismabonus 110%
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*Cari Colleghi*
**/il superbonus è *una nuova opportunità per professionisti* e imprese
che questo Governo ha creato con il/ decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34,coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in
G.U.R.I. 18 luglio 2020 n. 180), recante: “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
*Le disposizioni relative alla detrazione pari al 110% *delle spese
relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure
antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) *devono essere
/trasformate in progetto in grado di generare, grazie alla auspicata
qualità anche architettonica degli interventi, un significativo
plusvalore al tessuto urbano edificato/*/./
/E’ superfluo sottolineare l’/importante ruolo dei professionisti
dell’area tecnica per la corretta fruizione delle detrazioni fiscali del
110%, previste dal Decreto Rilancio n .34/2020 per gli interventi di
efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. **
L’importante ruolo dei professionisti, che dovranno asseverare gli
interventi, è uno degli aspetti fondamentali su cui si basano le nuove
detrazioni fiscali, ma come avviene oramai da anni, il legislatore
impone di asseverare anche fatti, dati e qualità di incerta
qualificazione giuridico-normativa in ambiti non propriamente rientranti
nella tipica sfera di competenza tecnica del professionista.
Il caso dell’asseverazione per ottenere il superbonus del 110% è
l’ultimo esempio. /Servono procedure per una effettiva *terzietà dei
professionisti* a garanzia di un corretto utilizzo dei fondi pubblici e
quindi il professionista dovrebbe essere scelto dal committente e non
dall’impresa o dall’ente finanziatore proprio per garantirne la
terzietà: vediamo, infatti, con preoccupazione le offerte, già in corso,
di pacchetti chiavi in mano offerti ai committenti comprensivi di
impresa di costruzione e professionista./
Occorre, anche ad avviso dell’Avv. Dalli, che abbiamo consultato e di
cui seguono alcune raccomandazioni, cercare di cautelarsi il più
possibile verso il primo e principale interlocutore del professionista,
ovvero il committente, per cercare di limitare – se e nei limiti in cui
ciò è possibile tenendo conto del dato normativo – la sfera della
propria responsabilità; considerando comunque che l’art.119 del D.l.
34/2020 pone a carico del tecnico asseverante l’obbligo di munirsi di
una specifica e adeguata copertura assicurativa contro la RC. Requisito
indispensabile, in uno con l’abilitazione professionale, per redigere e
inviare le asseverazioni previste dalla norma citata.
*/_Principi da seguire nel rapporto con il committente – estratto del
parere Avv. Dalli del 24/08/2020_/*/__/
*/1)/*/Il professionista deve sempre asseverare e attestare il vero./
/Naturalmente per quanto riguarda i dati di cui si ha diretta conoscenza
e che rientrano nella competenza riservata alla professione./
*/2) /*/Nel contratto di incarico oppure in una dichiarazione successiva
ma sempre antecedente all’invio dell’asseverazione, a mio avviso,
occorre far dichiarare al committente che in astratto ovvero sul piano
giuridico-normativo sussistono i presupposti e le condizioni previste
dalla normativa per aver diritto alle detrazioni, esonerando
conseguentemente il professionista da responsabilità in ordine
all’eventuale mancato ottenimento del beneficio fiscale per la mancanza
originaria di tali presupposti./
/Esempi di condizioni giuridico-normative che devono sussistere:/
/- tipologia di intervento agevolabile;/
/- qualifica di soggetto avente diritto alla detrazione / beneficiario;/
/- edificio / unità rientrante nella tipologia agevolabile;/
/- nozione di interventi trainati./
/Tali presupposti e condizioni si riferiscono alla fase antecedente alla
loro progettazione e realizzazione. Poiché invece, per queste ultime,
entra in gioco la competenza tecnica del professionista./
*/3)/*/Sulla base della dichiarazione del committente, nel caso in cui
non ci siano dubbi sulla mancanza delle condizioni e dei presupposti
giuridico-normativi per ottenere la detrazione, consiglierei comunque di
rifiutare l’incarico o rifiutare di fare l’asseverazione comunicandolo
al committente in virtù di tale motivazione./
*/4)/*/Nei casi dubbi, invece, dopo il conferimento di incarico ma prima
dell’invio dell’asseverazione, consiglio di avvisare il committente (in
modo tracciabile) del rischio di vedere negato il diritto alla
detrazione o di averlo in misura ridotta rispetto al massimo conseguibile./
*/4-bis)/*/In questi casi (sub 4), proprio perché il professionista deve
asseverare il vero, è necessario integrare / modificare comunque
l’asseverazione (prendendo come base, ad esempio, il fac-simile allegato
al Decreto Asseverazioni Mise 3 agosto 2020) inserendo dati e
informazioni che mettano in condizione l’Ente, se del caso, di accertare
la reale fattispecie per la quale è richiesta la detrazione ed
eventualmente escludere motivatamente il diritto ad essa anche prima e a
prescindere dall’esecuzione dei controlli a campione./
Si allega *una bozza di incarico redatta dall’Avv. Dalli*, in cui
inserire la dichiarazione di cui al punto sub 2).
La bozza si riferisce ad un incarico specifico per la sola asseverazione
ex art. 119 D.l. 34/2020 ma può essere applicata e adattata per gli
altri tipi di asseverazione necessari alle detrazioni fiscali in materia
di risparmio energetico e inoltre può essere inserita in un incarico più
ampio di tipo “tradizionale” nel quale l’asseverazione è una delle
prestazioni richiesta al professionista.
Colgo l’occasione per comunicarvi che l’Ordine sta organizzando una
serie di incontri formativi e di approfondimento sul Superbonus 110%,
che avranno inizio in data 25 settembre p.v. e di cui si allega locandina.
Un caro saluto,
La Presidente
(Arch. Patrizia Bongiovanni)
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ALLA RICEZIONE DI MAIL.*