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9 Luglio 2021

Comunicazione n.81 – Assicurazione specifica per Superbonus 110%

Prot. 3601/2021                                        Pisa, 9 Luglio 2021
_A tutti gli Iscritti_
Gentili Architetti,
si riporta integralmente il parere dell’avv. Gian Pietro Dalli in materia di assicurazione specifica in relazione al ruolo che si ricopre negli interventi soggetti ad agevolazione Superbonus (110%).
Il quesito, posto da un iscritto, chiedeva se chi svolge attività professionale ordinaria, priva di asseverazioni (rimandate ad altri professionisti), in un intervento che ha diritto alle agevolazioni Superbonus 110%, sia comunque soggetto alla polizza assicurativa specifica e dedicata richiesta dall’art. 119 DL 34/2020.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario (/Arch. Chiara Prosperini/)
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Al quesito posto dall’iscritto va data, a mio parere, risposta negativa. Nel senso che nella fattispecie descritta, il professionista incaricato delle prestazioni “ordinarie”  NON è tenuto ad avere la speciale copertura prevista dal comma 14 dell’art. 119 del D.l. 34/2020.
Il contesto descritto nel quesito è infatti quello di un incarico affidato ad un professionista per prestazioni tipiche di progettazione, direzione lavori e sicurezza a cui si affianca _un altro e diverso incarico_ che il committente affida _ad altro professionista_ al fine di ottenere le attestazioni e asseverazioni necessarie a beneficiare della detrazione fiscale di cui all’art. 119 del D.l. cit. e in particolare il c.d. /“Super Eco bonus”/ [detrazione del 110% di cui al comma 13, lett. a) di quella norma].
Se è vero che il professionista incaricato delle prestazioni “tradizionali” è tenuto in certi casi a rilasciare per conto del committente vari tipi di asseverazioni – la cui falsità potrebbe determinare anche la perdita dei benefici fiscali richiesti –  solo per le attestazioni e asseverazioni contemplate dall’art. 119, comma 13, del D.l. 34/2020 è richiesta la speciale copertura assicurativa descritta nel successivo comma 14 in aggiunta a quella prevista dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012.
A questa conclusione si giunge attraverso una interpretazione logico sistematica dell’ambito di applicazione dell’art. 119 D.l. 34/2020 in combinato disposto con le previsioni dell’art. 14 del D.l. 63/2013 (Eco bonus).
Anche sul piano dell’interpretazione letterale, ritengo decisiva la previsione dello stesso comma 14 dell’art. 119 D.l. – nella parte aggiunta dall’art. 1, comma 66, lett. q), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 –  laddove nel determinare le modalità di attuazione dell’obbligo di specifica copertura assicurativa, viene ammessa l’alternativa tra una estensione della polizza RC Professionale “di base” (art. 5 DPR 137/2012) secondo determinati requisiti (cfr. terzo periodo) e la stipula di una polizza ad hoc per le attestazioni e asseverazioni necessarie ad ottenere il Super Eco / Sisma bonus. Nel quarto periodo del comma 14, infatti, si prevede che /“… In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività *di cui al presente articolo* …”/.
Le “attività di cui al presente articolo” sono le attestazioni (APE convenzionale) e asseverazioni necessarie ad ottenere la speciale detrazione del 110% come indicato nell’incipit del comma 13 dello stesso art. 119 D.l. 34/2020, ovvero : */“Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo/*/e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 :/
/a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. ….”/.
Resta inteso che laddove il medesimo professionista sia chiamato a rilasciare le attestazioni e asseverazioni di cui all’art. 119 D.l. cit. in aggiunta alle prestazioni (e asseverazioni) “tipiche o ordinarie”, sarà tenuto ad avere anche la specifica copertura assicurativa prevista dal comma 14.
Spero di avere risposto esaurientemente.
Resto comunque a disposizione.
Cordiali saluti
Avv. Gian Pietro Dalli

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