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26 Ottobre 2021

Comunicazione n.99 – Domicilio digitale (PEC) ad uso delle P.A. anche per le notifiche di sanzioni

Prot. 4624/2021 Pisa, 26 ottobre 2021
Gentili Architetti,
a seguito del quesito di un’iscritta, che ha messo in dubbio la validità di una sanzione amministrativa (multa da violazione del codice stradale) notificatale tramite la PEC professionale (cioè associata all’iscrizione all’Albo), è stato chiesto un parere legale, che si riporta integralmente sotto, ritenendo l’argomento di interesse per tutta la categoria.
Alla luce del parere, *si consiglia vivamente il monitoraggio pressoché costante della propria casella pec* poiché tale indirizzo costituisce “domicilio digitale” ufficiale ai termini della normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ possibile far arrivare la notifica della posta in arrivo “pec” su una casella di posta ordinaria che si consulta abitualmente; questo meccanismo è particolarmente utile per gli iscritti che non esercitano la libera professione.
Cordiali saluti La consigliera Segretaria (Arch. Chiara Prosperini)
***************************************************************** PARERE LEGALE :
L’obbligo per i professionisti regolamentati (DPR n. 137/2012) di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo all’Ordine / Collegio professionale risale al 2009. L’art. 16 comma 7, del D.l. n. 185/2008 imponeva questo obbligo con riferimento all’indirizzo PEC oggi rientrante nella più ampia definizione di “domicilio digitale”.
*Decreto legge 29 novembre 2008, n.185* Convertito con modifiche dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2
*Art. 16* (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)
… 7. *I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano [sono obbligati a comunicare, n.d.r.] ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.* /Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale/. …. (omissis) …
7-bis. /Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio./ … (omissis) …
E’ il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD – D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) che contiene la disciplina relativa al “domicilio digitale” che i professionisti iscritti all’Albo, tra le altre categorie, devono possedere.
Prima di tutto il CAD fornisce la definizione.
*Art. 1 *(Definizioni)
… “n-ter) /*domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata*//o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del//Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, *valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;*/**…”.
Il Codice ribadisce, poi, l’obbligo già sancito dal D.l. 185/2008 :
*Art. 3-bis* (Identità digitale e Domicilio digitale) …. 1. /I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 [le amministrazioni pubbliche, n.d.r.], *i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi* e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese *hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter*./ … (omissis) …
Il Codice quindi ribadisce l’obbligo per i professionisti di dotarsi della PEC che deve risultare in un pubblico elenco (c.d. “INI-PEC”) costituito attraverso il contributo (obbligatorio) degli Ordini e Collegi professionali, previsto dal successivo art. 6-bis.
*Art. 6-bis *(Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) 1. */Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2/* [le amministrazioni pubbliche, n.d.r.] */e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico./* 2. /*L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali*, *in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*. Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. *I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2*/ [le amministrazioni pubbliche, n.d.r.]. …. (omissis) ….
Nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 6-bis è quindi stabilito il principio in base al quale l’indirizzo PEC, ovvero il domicilio digitale del professionista, è l’unico mezzo non solo per le “comunicazioni” ma anche per le “notifiche” della e verso la P.A. Questa previsione trova ancora più esplicita conferma (soprattutto per la soluzione del caso oggetto del quesito) nell’art. 6 del Codice perché questa norma fa riferimento anche alla tipologia dei atti che devono obbligatoriamente essere notificati al domicilio digitale del professionista :
*Art. 6* (Utilizzo del domicilio digitale)
… 1-quater. */I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2/*, [le amministrazioni pubbliche, n.d.r.] */notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, _compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative_, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, _fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario_./* …. (omissis) ….
La norma fa salve le specifiche norme di ambito tributario ove è disciplinata anche la notifica degli atti di accertamento fiscali, le cartelle di pagamento, ecc. che non è l’ambito a cui appartiene la tipologia di atto che è stato notificato all’iscritta.
Per quanto riguarda la notifica dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, infatti, entra in gioco un’altra fonte, ovvero il DM 18 dicembre 2017. Questo regolamento ribadisce e conferma i principi stabiliti dalle norme del Codice dell’Amministrazione digitale (in particolare il comma 1-quater dell’art. 6).
Riporto di seguito gli articoli 2 e 3.
*Ministero dell’interno** **D.M. 18 dicembre 2017*
*Art. 2* (Ambito di applicazione e norme applicabili)
1. */Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada/* [tra cui i Vigili Urbani, n.d.r.], */a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada/*. 2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.
*Art. 3* (Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC)
1. *La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all’art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:* a) *di colui che ha commesso la violazione*, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, *ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative*; b) *del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione*, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, *quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative*, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.
In sostanza, il verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada deve essere notificato ai professionisti, in quanto conducenti e/o proprietari del veicolo, solo ed esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC (domicilio digitale) presente nell’elenco INI-PEC in cui sono trasferiti gli indirizzi comunicati dall’Ordine / Collegio di iscrizione del professionista.
L’iscritta ha obiettato che la notifica non doveva essergli fatta tramite la PEC comunicata a suo tempo all’Ordine in quanto costei pur essendo iscritta all’Albo non svolge più la “libera professione” e non è titolare di partita Iva. Anche per questi motivi l’architetto afferma di non aver mai autorizzato la notifica degli atti attraverso la propria PEC.
Cita al riguardo una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte (sentenza 5 febbraio 2020 n. 177) che ritiene inesistente la notifica eseguita dall’Agenzia delle Entrate a termini dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 ovvero a mezzo PEC. Rilevo tuttavia che sulla specifica tematica non si è pronunciata la Cassazione, come risulta anche dalla raccolta giurisprudenziale allegata dall’iscritta.
Ciò rilevato, ribadisco che l’atto notificato all’iscritta _esula dalla materia fiscale-tributaria_, i cui principi e regole in tema di notifica possono forse anche differenziare la posizione del professionista titolare di partita IVA da quello che pur iscritto all’Albo ne è privo (e quindi il domicilio digitale può in certi casi non coincidere con il “domicilio fiscale” dell’ex libero professionista ancora iscritto all’Albo). La sentenza infatti sembra soprattutto puntare su questo aspetto (chiusura della partita Iva) per confermare l’annullamento della notifica eseguita dagli Uffici fiscali tramite PEC, senza contare che nel caso di specie il dottore agronomo era addirittura residente all’estero da anni.
La peculiarità dell’ambito tributario è quindi – evidentemente non a caso – espressamente fatta salva dal ricordato art. 6, comma 1-quater, del CAD che comunque ribadisce, per tutti gli altri settori, l’obbligo di notificare gli atti di accertamento tramite PEC ai professionisti iscritti all’Albo :
1-quater. /*I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2*/, [le amministrazioni pubbliche, n.d.r.] /*notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.
*/La pronuncia invocata pertanto non sembra automaticamente applicabile al caso di specie e quindi non costituisce, a mio avviso, argomento dirimente per ritenere sicuramente illegittima la condotta dell’amministrazione notificante (Polizia Municipale). Le circostanze : di non svolgere più la libera professione e non avere più la partita Iva, da cui si ricaverebbe il venir meno dell’obbligo di avere un indirizzo PEC e dunque l’inutilizzabilità di questo indirizzo per le notifiche, potrà forse attenere ai rapporti con gli Uffici Fiscali (domicilio fiscale ≠ domicilio digitale del contribuente) ma per gli altri ambiti si scontra frontalmente con quanto prevedono l’art. 16 del D.l. 185/2008 e le norme del CAD sopra riportate.
_Tali norme impongono ai “professionisti” di dotarsi di un domicilio digitale non tanto perché “liberi professionisti”, quanto perché iscritti all’Albo._ Il professionista, d’altra parte, è tale anche se opera come dipendente e non solo quando esercita la libera professione. Ricordo a me stesso che il concetto di “attività riservata” e di “attività tipica” della professione non coincidono (vedi i presupposti dell’obbligo di iscrizione ad Inarcassa per i liberi professionisti). La prestazione “tipica” infatti comprende anche quelle attività non espressamente riservate che però sono svolte in virtù delle conoscenze e competenze acquisite con il percorso formativo che ha portato all’abilitazione professionale. La definizione di “professione regolamentata” contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 137/2012 esprime questa peculiarità :
*Art. 1 *(Definizione e ambito di applicazione) 1. /Ai fini del presente decreto :/ a) /per «professione regolamentata» si intende//*l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate*//, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;/ … (omissis) …
Al di là quindi dell’ambito tributario, appare difficile sostenere che l’architetto dipendente, pubblico o privato, nello svolgimento delle sue mansioni non espleti prestazioni “tipiche” ancorché non “riservate” al titolo professionale. Riprova ne sia che il medesimo dipendente continua ad essere iscritto all’Albo.
Anche per le osservazione sopra svolte, ritengo quindi che per i professionisti (autonomi e dipendenti) sia difficile distinguere la sfera della condotta “personale” da quella “professionale” se non ai fini tributari-fiscali (partita Iva), quanto meno agli effetti dell’operatività del domicilio digitale per le notifiche dei verbali relativi alle infrazioni al Codice della strada, tenendo conto della puntuale disciplina recata dal DM 18 dicembre 2017 e dal CAD.
* * *
Un indiretto argomento a favore della legittimità della notifica eseguita dai Vigili Urbani nel caso di specie, lo possiamo trovare nelle indicazioni dell’Autorità Garante della Privacy che si è recentemente pronunciata su questione analoga a quella posta dal quesito, con riferimento alla notifica dei verbali agli imprenditori titolari di ditta individuale, anch’essi obbligati dal 2012 a dotarsi di PEC presso le Camere di Commercio ed anch’essi compresi nell’elenco INI-PEC (Sezione Imprese). Allego la circolare del Ministero dell’Interno che ha recepito le indicazioni del Garante (*All. 1*) : circolare 8/6/2020, prot. n. 300/A/4027/20/127/9.
Secondo l’Autorità, in caso di notifica a mezzo PEC a una persona fisica titolare di impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, si rende necessario preventivamente verificare se il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti intestato all’interessato “persona fisica” oppure all’impresa “persona giuridica”. Nel primo caso, infatti, il veicolo potrebbe essere utilizzato dal titolare della ditta / impresa a “titolo privato” e non nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In tale ipotesi, l’Autorità evidenzia che la notifica del verbale all’indirizzo PEC associato alla persona giuridica / impresa, ottenuto attraverso la consultazione dell’elenco INI-PEC, non deve essere eseguita perché può determinare un’illecita comunicazione dei dati personali della persona fisica a terzi, essendo il messaggio PEC visibile al personale dell’azienda di cui è titolare l’imprenditore. Ne consegue che in questi casi la notifica deve essere fatta attraverso i canali ordinari.
Quello che rileva, ai fini che ci occupano, è che _questa problematica_ (scissione tra persona fisica – uso personale del mezzo, da un lato, e persona giuridica – uso professionale del mezzo dall’altro) _non è stata sollevata dall’Autorità con riferimento ai professionisti presenti nel medesimo elenco_ (INI-PEC). E questo perché il professionista _è sempre individuato esclusivamente come persona fisica attraverso il proprio codice fiscale_ (e non dalla partita Iva). Se ne può dedurre che la distinzione tra sfera professionale (autonoma o dipendente) e sfera privata della medesima persona fisica non si pone negli stessi termini di quanto avviene per le imprese (anche le più piccole) e l’iscrizione all’Albo dunque, quale presupposto dell’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, è condizione sufficiente per assicurare validità ed efficacia alle notifiche dei verbali di accertamento nei confronti dei professionisti (autonomi e non) eseguite presso quel domicilio.

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