Domande Frequenti riguardanti la formazione professionale obbligatoria

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la formazione continua per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. L’aggiornamento è un obbligo per gli iscritti e mira a migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica e ad accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

Gli Iscritti hanno l’obbligo di acquisire 60 cfp in ogni triennio, a partire da quello 2014 – 2016, di cui almeno 12 cfp inerenti l’area tematica “norme professionali e deontologiche”.

Obbligatorietà e crediti formativi
01/10/2014

1) Quanti crediti formativi è necessario raggiungere nel primo triennio?
Come previsto nel punto 4 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, nel primo triennio (a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016) l’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 cfp, con un minimo di 10 cfp annuali (come riporta il Regolamento) di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

2) Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3) Come si acquisiscono i crediti?
Gli eventi, i seminari e i corsi formativi che hanno ottenuto il preventivo riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi. Per sapere se un evento è stato accreditato, occorre chiedere all’ente che ha erogato la formazione e relativo codice identificativo del corso.

NB: Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali.

4) Cos’è la piattaforma Im@teria?
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha introdotto la piattaforma iM@teria, predisposta a titolo gratuito per la gestione dei crediti e che permette di verificare l’offerta formativa a scala nazionale (frontale, e-learning, streaming, webinar). La Piattaforma, oltre che dagli Ordini territoriali, potrà essere utilizzata da Consulte, Associazioni, Enti Terzi, ect. tutti preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale. Ogni Ordine o altro soggetto che richiederà l’accreditamento al CNAPPC sarà direttamente responsabile del rilascio dei crediti e del caricamento dei partecipanti su Im@teria. Segnaliamo che la stessa piattaforma propone altri servizi a pagamento, il cui utilizzo sarà di esclusiva facoltà e responsabilità dell’iscritto.

5) Come si registrano i crediti?
Gli Iscritti non dovranno inviare gli attestati agli Ordini di appartenenza. In maniera automatica gli Ordini territoriali o Enti Terzi organizzatori degli eventi formativi caricheranno le liste dei partecipanti e direttamente i cfp ai singoli Iscritti. La sezione crediti formativi è in costante aggiornamento.

NB: Tutti i soggetti proponenti di corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei cfp riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito.

6) Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della validità del corso, sono ammesse delle ore di assenza?
Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n. 15 nel triennio 2014-2016). Gli eventi formativi inferiori alle 8 ore prevedono una frequenza del 100%.

7) Qual è la differenza tra crediti formativi “richiesti” e crediti formativi “riconosciuti”?
I crediti formativi richiesti sono quelli per cui il CNAPPC non ha ancora dato parere positivo, mentre i crediti formativi riconosciuti sono quelli per cui il CNAPPC si è già espresso favorevolmente. Si invita quindi in questo caso ad avere l’accortezza di informarsi presso l’Ente organizzatore dell’evento, per sapere se sono stati richiesti crediti formativi.

8) Ho maturato più crediti di quelli previsti: li perdo?
Se si accumulano cfp in eccesso in un triennio, possono essere tenuti validi per il triennio successivo nel limite massimo di complessivi 20 cfp.

9) Se accumulassi un numero di crediti relativi alla Deontologia e ai Compensi professionali maggiori rispetto al minimo annuo richiesto, come verranno conteggiati i crediti in eccesso?
I crediti in eccesso saranno conteggiati come crediti formativi relativi all’anno in essere; non verranno conteggiati nell’anno successivo.

10) E’ possibile convalidare i cfp per corsi o convegni conseguiti all’estero?
Sì, è competenza del CNAPPC validare cfp relativi a corsi di aggiornamento professionali, seminari, convegni, conferenze, tavoli rotonde, workshop e simili tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’avvenuta partecipazione all’attività formativa, che sarà inviato al Consiglio Nazionale per la validazione.