Il consulente tecnico – CTU

referente del Consiglio : arch. Alessandra Meini

Per quanto riguarda la responsabilità sotto il profilo disciplinare, il consulente tecnico può esservi assoggettato non solo in quanto facente parte del proprio Ordine professionale, ma anche nella sua veste di iscritto allo specifico albo dei consulenti tecnici.
La disciplina e le varie procedure sono indicate negli articoli 19,20 e 21 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile.
In particolare, ed in base all’art.19 dispo. att. c.p.c., la vigilanza sui consulenti tecnici viene esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale ex officio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’Ordine professionale, ha il potere di promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non si siano attenuti ad una condotta morale e professionale specchiata o che non hanno rispettato gli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Competente per il giudizio disciplinare è lo stesso Comitato che decide sui professionisti da ammettere nell’albo dei consulenti tecnici.
Il Comitato suddetto, ai sensi dell’art. 13 delle disp. att. c.p.c., è presieduto dal Presidente stesso del Tribunale ed è composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell’unione dei Professionisti ed Artisti, o meglio dai vari rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.
Prima di promuovere il giudizio, il Presidente del Tribunale contesta l’addebito al consulente, raccogliendone la risposta scritta.
Qualora il Presidente stesso ritenga dover continuare il procedimento, invita l’architetto consulente davanti al comitato disciplinare, il quale, sentito il professionista, prende la sua decisione.
In caso di verdetto negativo, è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione al Comitato costituito dal primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica e da un Presidente di Sezione.
Questo Comitato, a seconda della gravità della mancanza, può confermare le sanzioni disciplinari dell’avvertimento o della sospensione dall’albo dei consulenti per un periodo non superiore ad un anno, o, infine, della cancellazione dall’albo dei consulenti.

Albo approvato dal Tribunale in data …