Obblighi e tutele

OBBLIGHI E TUTELE

L’esercizio dell’attività professionale e l’iscrizione all’Ordine impongono agli architetti alcuni obblighi e agevolazioni.

Tutti gli iscritti sono tenuti in particolare a rispettare nel proprio operato un codice deontologico.

Molti sono gli strumenti che  l’Ordine di Pisa mette a disposizione dei suoi iscritti tra cui la PEC, la firma digitale, la Carta Nazionale dei Servizi,

l’abbonamento a Europaconcorsi.

Formazione

Gli architetti devono acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 10 ogni anno.

L’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del Consiglio Nazionale degli Architetti e dalle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla formazione.

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Linee guida

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Regolamento per l’aggiornamento

Inarcassa

Gli architetti iscritti all’Ordine in possesso di una partita iva (individuale, di associazione o di società di professionisti) devono iscriversi alla cassa previdenziale Inarcassa.
Sono esclusi dall’obbligo gli architetti già coperti da un’altra forma di previdenza contributiva obbligatoria, pubblica o privata.
Per informazioni e per le modalità di iscrizione è possibile consultare direttamente il sito di Inarcassa.
È possibile richiedere un appuntamento con il delegato Inarcassa dell’Ordine di Pisa, Albertino Linciano, contattando la segreteria OAP (050540232)

  • Comunicazioni Inarcassa
  • Comunicazioni Delegato Inarcassa

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Inarcassa

 

Assicurazione professionale

Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (art. 9 della Legge 27/2012 e art. 5 del DPR 137/2012).

Casi particolari:

  1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
  2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
  3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
  4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
  5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

POS

La Legge di Stabilità 2016 e la risoluzione approvata il 3 febbraio 2016 dalle Commissioni delle Finanze e delle Attività produttive della Camera dei Deputati impongono a tutti gli architetti iscritti all’Ordine e che esercitano la libera professione di dotarsi di un dispositivo POS per accettare i pagamenti elettronici.

Non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali attuativi che specificheranno i limiti di applicazione dell’obbligo.